Conto Corrente – Durata del contratto e recesso.
Il Cliente può recedere dal contratto e/o dalla convenzione di assegno in qualsiasi
momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso comporta la chiusura del conto dal
momento in cui l’altra Parte riceve la comunicazione. Anche la Banca potrà recedere in qualsiasi momento con la stessa modalità, con preavviso di almeno 1 giorno e
con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Il Cliente rimborsa alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni in corso. Se il Cliente chiede di chiudere il conto corrente, la Banca provvede entro massimo 10 giorni lavorativi se non sono presenti servizi collegati al conto, entro massimo 30 giorni lavorativi se invece sono presenti servizi collegati (ad esempio, carte di pagamento), il termine è elevato a 40 giorni lavorativi se è presente anche un conto titoli o, più in generale,servizi d’investimento. Il contratto si intende risolto automaticamente nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale.
Se la Banca recede dal contratto di conto corrente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti dal Cliente con data successiva a quella in cui il recesso è diventato efficace. Se il recesso riguarda soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data successiva a quella in cui il recesso è diventato efficace. Se il Cliente recede dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data precedente a quella in cui il recesso è diventato efficace. Se il recesso riguarda solo la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data precedente a quella in cui il recesso è diventato efficace. Il Cliente può comunque comunicare alla Banca un termine di preavviso o indicare quali ordini eseguire e quali assegni pagare, purché impartiti o tratti con data precedente al momento in cui il recesso è diventato efficace e sempre entro i limiti di capienza del conto.
mercoledì 21 aprile 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento