mercoledì 21 aprile 2010

Affidamento in Conto Corrente – Recesso

Affidamento in Conto Corrente – Recesso. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.1469-bis, comma 2, cod.civ. la Banca ha la facoltà di
recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso
di 5 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni a
decorrere dalla data di ricezione di detta comunicazione.
Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il
ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
In caso di recesso saranno computati a debito del conto gli importi degli assegni, effetti, titoli e/o altri documenti a suo tempo accreditati in conto e dei quali sia ancora ignoto l'esito. Gli assegni, effetti, titoli e/o documenti saranno comunque trattenuti dalla Banca per l'esercizio delle azioni verso gli eventuali coobbligati e riconsegnati al Cliente dopo che questi avrà rimborsato alla Banca l'importo di tali titoli e ogni altro suo debito.

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